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D. 20/09/2005 n. 192d) il distributore sospende la fornitura di gas nel caso in cui, trascorsi duecento giorni solari dalla data di attivazione della fornitura, non gli sia pervenuta la documentazione di cui alla lettera a); in tal caso il distributore invia una comunicazione scritta al venditore in cui: (i) indica la documentazione che non è ancora pervenuta; (ii) precisa che, in caso non gli pervenga la documentazione indicata al precedente punto entro trenta giorni solari dall'invio della comunicazione, la fornitura verrà sospesa; (iii) indica l'ammontare dell'addebito dell'importo di cui al comma 8.7 per l'eventuale intervento di sospensione della fornitura di gas; (iv) precisa che la riattivazione della fornitura avverrà entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione richiesta e non consegnata; e) il distributore, nel caso in cui gli pervenga la documentazione di cui alla lettera a) non completa, è tenuto ad inviare al venditore entro quindici giorni solari dalla data di ricevimento della documentazione comunicazione scritta nella quale evidenzia in modo esaustivo la parte di documentazione mancante. 18.4 Successivamente al 30 giugno 2005 e fino alla pubblicazione da parte dell'Uni della norma tecnica che definisce le modalità di verifica dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità di cui all'art. 26 e comunque non oltre il 30 settembre 2006, qualora il cliente finale non sia in grado di fornire la documentazione di cui al comma 16.2, il distributore può attivare la fornitura di gas nel caso in cui il cliente finale faccia pervenire al distributore stesso: a) una richiesta di attivazione della fornitura con la quale il cliente finale, oltre a fornire i propri riferimenti e le informazioni necessarie per l'individuazione del punto ove attivare la fornitura di gas: (i) invia in allegato copia della dichiarazione di cui alla seguente lettera b); (ii) si impegna ad inviare al distributore entro i trenta giorni solari successivi alla data di attivazione della fornitura, copia di una dichiara- zione di un installatore abilitato ai sensi della legge n. 46/1990, ove richiesto, in cui quest'ultimo attesta sotto la propria responsabilità di aver eseguito con esito positivo le prove di sicurezza e funzionalità dell'impianto di utenza e delle apparecchiature da esso alimentate richieste dalle leggi e norme tecniche vigenti, pena la sospensione della fornitura medesima; il distributore, qualora, trascorsi duecento giorni solari dalla data di attivazione della fornitura, non gli sia pervenuta la documentazione di cui sopra, attua quanto previsto al comma 16.6; (iii) si impegna a non utilizzare l'impianto di utenza in oggetto fino a che l'installatore, dopo aver effettuato con esito positivo le prove di sicurezza e funzionalità, non gli abbia rilasciato la dichiarazione di cui al precedente punto (ii), sollevando il distributore da ogni responsabilità per incidenti a persone e cose derivanti dalla violazione di tale clausola b) copia di una dichiarazione rilasciata da un installatore abilitato ai sensi della legge n. 46/1990 o da un tecnico avente i requisiti tecnicoprofessionali di cui all'art. 3, comma 3.1, lettera b), che attesti il rispetto dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità definiti all'art. 26; su tale documentazione il distributore non effettua l'accertamento. 18.5 Fino al 30 settembre 2006: a) il venditore fornisce la documentazione di cui al comma 13.1, lettera b) : (i) tramite sportello, se esistente; (ii) in assenza di sportello, tramite invio al richiedente, entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione della fornitura, mediante invio postale con posta prioritaria; b) il termine di quaranta giorni solari previsti dal comma 16.6 è elevato a duecento giorni solari; c) il distributore, nel caso in cui sia impossibilitato a sospendere la fornitura di gas in attuazione di quanto disposto dal Titolo II, ne informa tempestivamente, mediante segnalazione scritta, il Comune e la Asl territorialmente competenti, fornendo altresì gli estremi del cliente finale e dell'installatore interessati.»; f) all'art. 28, comma 1, lettera a, le parole «l'anno termico 2006-2007» sono sostituite dalle parole «l'anno termico 2007-2008»; g) all'art. 28, comma 1, lettera b, le parole «l'anno termico 2007-2008» sono sostituite dalle parole «l'anno termico 2008-2009»; h) all'art. 28, comma 3, lettera a, le parole «l'anno termico 2006-2007» sono sostituite dalle parole «l'anno termico 2007-2008»; i) all'art. 28, comma 3, lettera b, le parole «l'anno termico 2007-2008» sonsostituite dalle parole «l'anno termico 2008-2009»; j) all'art. 33, comma 3 «dall'11 ottobre 2005» sono sostituite dalle parole «dal 1° aprile 2007»; k) all'art. 33, comma 4, le parole «dal 1° ottobre 2006» sono sostituite dalle parole «dal 1° ottobre 2007». 1. All'art. 33, il comma è sostituito dal seguente: «33.5 Per i distributori che, alla data del 31 dicembre 2003, servivano un numero di clienti finali minore o uguale a 5.000: a) il Titolo II, con esclusione dell'art. 18 e fatto salvo quanto di seguito disposto, entra in vigore dal 1° ottobre 2006; qualora, successivamente a tale data e fino al 31 marzo 2007, il distributore non fosse in grado di ottemperare alle disposizioni in esso contenute, la fornitura può essere attivata previa acquisizione del modulo di cui all'allegato E, compilato nella sezione pertinente e firmato dall'installatore, fatto pervenire dal cliente finale al distributore in sostituzione dei moduli di cui al comma 16.1 b) i termini di cui ai precedenti commi 33.3 e 33.4 sono differiti di un anno. 2. Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gaz zetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinchè entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione. 3. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione dell'Autorità n. 40/2004 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento. 4. Di avviare un istruttoria conoscitiva sui comportamenti adottati dai distributori e dai venditori di gas per dare attuazione alla deliberazione n. 40/2004. 5. Di conferire mandato al Direttore della Direzione consumatori e qualità del servizio dell'Autorità per procedere: a) allo svolgimento delle attività conoscitive con le finalità di cui al precedente punto 4. b) alle convocazioni ed all'organizzazione degli incontri con gli operatori ritenuti necessari, fissandone le modalità in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo dell'istruttoria conoscitiva di cui al precedente punto 4. D. AEEG 20/06/2006 n.192 - Modifiche regolam. attività accertamento sicurezza impianti di utenza a gas. 6. Di istituire un gruppo di lavoro, finalizzato all'individuazione di eventuali semplificazioni del regolamento, da avviare e disciplinare con successivo provvedimento del Direttore generale dell'Autorità, che coinvolga, ove possibile, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, il Comitato italiano gas, le associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione e di vendita del gas nonchè degli installatori. 7. Di conferire mandato al Direttore della Direzione consumatori e qualità del servizio dell'Autorità per attivare adeguate azioni di informazione nei confronti dei soggetti interessati dall'attuazione della deliberazione n. 40/2004 ed in particolare nei confronti dei Comuni e delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura. Milano, 20 settembre 2005 Il presidente: Ortis |
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